se sia lecito un consorzio volontario con attività esterna con soggetti non imprenditori


 

Not. Rossi Maria Cristina

mcrossi@notariato.it

 

Un  Comune della provincia mi chiede di ricevere l’atto di costituzione di un Consorzio volontario con attività esterna, ai sensi dell’art. 2602 sgg., c.c., finalizzato ad un progetto di promozione turistica, mandandomi direttamente la delibera  già approvata con allegato lo statuto relativo.

Lo scopo del Consorzio, che l’amministrazione ha molto a cuore (si tratta di gestire la locale sagra dell’uva  annuale che è la più importante manifestazione di quel genere del paese stesso), è quello della  promozione, informazione e accoglienza turistica, ecc…, l’attività di commercializzazione turistica, compresa la gestione di agenzie di viaggio, la gestione di esercizi per la somministrazione di alimenti e/o bevande, di ostelli, e l’attività di commercializzazione del prodotto tipico locale.

 

Lo statuto prevede che “possono essere ammesse… persone fisiche e giuridiche esercenti attività turistico-alberghiere, agricole, agrituristiche, attività professionali, di servizio, di credito ed economiche in genere… Sono altresì consorziati il Comune di… e le Associazioni di Categoria dei settori economici sopradescritti… Potranno essere consorziate… associazioni, enti ed altri soggetti che svolgano attività promozionali, ricreative, culturali, sportive e di volontariato, anche senza fine di lucro”.

 

Ora l’art. 2602 , c.c., recita:

“Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.”

 

Ora a me pare che esordendo con: “è costituito il Consorzio volontario con attività esterna, ai sensi degli art. 2602 e seguenti del Codice Civile” sia  la stessa volontà delle parti a collocare il tipo di Consorzio che vogliono costituire nell’ambito disciplinato dal suddetto articolo.

 

E secondo me non è possibile costituire un Consorzio ai sensi dell’art. 2602, c.c., a cui partecipino Associazioni di categoria e di volontariato senza fine di lucro, nonché professionisti.

 

E il Comune?

Se il Comune, secondo il T.U. sulle autonomie locali , può essere imprenditore, allora forse il Comune può parteciparvi.   

 

Se non esistesse nello Statuto il richiamo alla disciplina degli artt. 2602 sgg., c.c., sarebbe  possibile pensare di costituire un “Consorzio atipico”, cui partecipassero, oltre ad imprese, anche  il Comune, le Associazioni di categoria, le associazioni di volontariato anche senza fine di lucro,  professionisti, che avesse lo scopo che Vi ho riassunto qui sopra?

           

È comunque possibile ipotizzare un contratto di Consorzio “atipico”?

 

Se ricevessi  un tale atto, contravverrei ad una norma imperativa, e sarei  quindi passibile di sanzioni disciplinari ex art. 28 Legge Notarile?

 

E’ chiaro che potrei  chiedere un  parere preventivo al Conservatore dell’Archivio Notarile per non avere sorprese in sede di ispezione.

Come potrei chiedere al Registro delle Imprese se mi iscrive un Consorzio del genere.

 

Però  resta il fatto che, anche se il Comune ha (dice) necessità assoluta, e urgenza dell’atto di cui sopra (servirà, fra l’altro a gestire la Sagra dell’Uva del prossimo settembre) non mi piace ricevere  un atto giuridicamente non corretto solo perché ci sono tantissime probabilità di “farla franca”.                      

Una volta ricevuto un atto il Notaio  rimane inchiodato alle sue responsabilità di fronte ai posteri, e, sinceramente, mi dispiacerebbe fare una figura “da Pera” (n.d.r., sostituendo così un sostantivo un po’ forte)!