se sia lecito un consorzio volontario con attività esterna con
soggetti non imprenditori
Not. Rossi Maria Cristina
Un Comune
della provincia mi chiede di ricevere l’atto di costituzione di un Consorzio volontario
con attività esterna, ai sensi dell’art. 2602 sgg., c.c., finalizzato ad un
progetto di promozione turistica, mandandomi direttamente la delibera già approvata con allegato lo statuto
relativo.
Lo scopo del
Consorzio, che l’amministrazione ha molto a cuore (si tratta di gestire la
locale sagra dell’uva annuale che è la
più importante manifestazione di quel genere del paese stesso), è quello
della promozione, informazione e
accoglienza turistica, ecc…, l’attività di commercializzazione turistica,
compresa la gestione di agenzie di viaggio, la gestione di esercizi per la
somministrazione di alimenti e/o bevande, di ostelli, e l’attività di commercializzazione
del prodotto tipico locale.
Lo statuto prevede che “possono
essere ammesse… persone fisiche e giuridiche esercenti attività
turistico-alberghiere, agricole, agrituristiche, attività professionali, di
servizio, di credito ed economiche in genere… Sono altresì consorziati il Comune
di… e le Associazioni di Categoria dei settori economici sopradescritti… Potranno
essere consorziate… associazioni, enti ed altri soggetti che svolgano attività
promozionali, ricreative, culturali, sportive e di volontariato, anche senza
fine di lucro”.
Ora l’art. 2602 ,
c.c., recita:
“Con il contratto
di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la
disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui
al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse
disposizioni delle leggi speciali.”
Ora a me pare che
esordendo con: “è costituito il Consorzio volontario con attività esterna, ai
sensi degli art. 2602 e seguenti del Codice Civile” sia la stessa volontà delle parti a collocare il
tipo di Consorzio che vogliono costituire nell’ambito disciplinato dal suddetto
articolo.
E secondo me non è
possibile costituire un Consorzio ai sensi dell’art. 2602, c.c., a cui
partecipino Associazioni di categoria e di volontariato senza fine di lucro,
nonché professionisti.
E il Comune?
Se il Comune,
secondo il T.U. sulle autonomie locali , può essere imprenditore, allora forse
il Comune può parteciparvi.
Se non esistesse
nello Statuto il richiamo alla disciplina degli artt. 2602 sgg., c.c.,
sarebbe possibile pensare di costituire
un “Consorzio atipico”, cui partecipassero, oltre ad imprese, anche il Comune, le Associazioni di categoria, le
associazioni di volontariato anche senza fine di lucro, professionisti, che avesse lo scopo che Vi
ho riassunto qui sopra?
È comunque
possibile ipotizzare un contratto di Consorzio “atipico”?
Se ricevessi un tale atto, contravverrei ad una norma
imperativa, e sarei quindi passibile di
sanzioni disciplinari ex art. 28 Legge Notarile?
E’ chiaro che
potrei chiedere un parere preventivo al Conservatore
dell’Archivio Notarile per non avere sorprese in sede di ispezione.
Come potrei
chiedere al Registro delle Imprese se mi iscrive un Consorzio del genere.
Però resta il fatto che, anche se il Comune ha
(dice) necessità assoluta, e urgenza dell’atto di cui sopra (servirà, fra
l’altro a gestire la Sagra dell’Uva del prossimo settembre) non mi piace
ricevere un atto giuridicamente non
corretto solo perché ci sono tantissime probabilità di “farla franca”.
Una volta ricevuto
un atto il Notaio rimane inchiodato
alle sue responsabilità di fronte ai posteri, e, sinceramente, mi dispiacerebbe
fare una figura “da Pera” (n.d.r., sostituendo così un sostantivo un po’
forte)!